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Consulta: legittimo contributo solidarietà 2014 su pensioni alte

Il contributo triennale sulle pensioni di importo più elevato non ha natura tributaria ed è giustificato in via del tutto eccezionale per la crisi contingente e grave del sistema

Roma – La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo il contributo di solidarietà, previsto dalla legge di stabilità 2014, per un triennio sulle ‘pensioni d’oro’. I giudici della Consulta hanno, infatti, respinto le questioni di costituzionalità sollevate con ordinanze di rimessione da diverse sezioni giurisdizionali regionali di Corte dei Conti.

La Corte Costituzionale “ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo, che scade nel dicembre 2016, sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema”.

È quanto spiega Palazzo della Consulta con un comunicato, nel quale si sottolinea che la Corte “ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime”.

Queste, nel dettaglio, le norme all’esame della Corte, a cui si sono rivolte, con 6 ordinanze di rimessione, diverse sezioni giurisdizionali regionali di Corte dei Conti:

– CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ: all’esame della Consulta, in primis, l’articolo 1, comma 486, della Finanziaria 2014 (legge n.147/2013), con il quale si stabilì che “a decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo Inps è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie”. Tale contributo è “pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo Inps, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo Inps e al 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo Inps”.

– RIVALUTAZIONE AUTOMATICA: articolo 1, comma 483 della stessa Finanziaria 2014, secondo cui tale rivalutazione automatica, per il triennio 2014-2016, è riconosciuta nella misura rispettivamente del 100%, del 75%, del 50% e del 40% per i trattamenti pensionistici, a seconda del rapporto proporzionale degli stessi con il trattamento minimo Inps stabilito dalla legge.

(AGI)