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Legge sul Fine Vita: La proposta spiegata in 5 punti

la proposta di legge in esame alla Camera, prima firmataria la deputata Pd Donata Lenzi, si propone finalmente di regolamentare la questione del fine vita, in applicazione dell’articolo 32 della Costituzione.

Ecco in sintesi cosa prevede la proposta di legge, frutto di un lungo lavoro in commissione che ha introdotto come elemento di sintesi il principio, affermato nel preambolo, che “la presente legge tutela la vita e la salute dell’individuo”:

  • DAT – Disposizioni anticipate di trattamento (art.3). Chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso le Dat, “esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari”, e può lasciare scritto preventivamente “il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”, nei quali la legge comprende anche nutrizione e idratazione artificiali (mentre gli oppositori di matrice cattolica sostengono che queste non siano terapie sanitarie). Prevista la nomina di un fiduciario che parli in vece del paziente e si relazioni con i medici. Se il fiduciario non ci fosse, le Dat “mantengono efficacia”, anche se si prevede la possibilità della nomina di un fiduciario d’ufficio. Il medico “è tenuto al rispetto delle Dat”, e può modificarne le indicazioni solo “in accordo con il fiduciario”, nel caso nuove terapie non prevedibili al momento della Dat possano “assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.
  • Consenso informato (art.1). Norma il diritto del paziente a essere informato sui trattamenti sanitari cui viene sottoposto: “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile” riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie. Dopodiché il paziente “ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte (…) qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario”, comprese nutrizione e idratazione artificiali, e può revocare in qualsiasi momento il consenso inizialmente concesso. Il medico non può far altro che rispettare le volontà espresse dal paziente, e quindi ovviamente anche interrompendo le cure “è esente da responsabilità civile o penale”. Nella relazione medico-paziente sono coinvolti, se il paziente lo desidera, “anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente (un risconoscimento, quello delle unioni civili, introdotto durante i lavori in commissione, ndr) ovvero una persona di sua fiducia”.
  • Minori o incapaci (art.2). Si applicano gli stessi principi dell’articolo 1, ma a esprimere il consenso sono i genitori. Mentre per gli incapaci si esprime il tutore, che decide “sentendo l’interdetto ove possibile”. Se non fosse stata lasciata una Dat, e il rappresentante legale del paziente incapace rifiutasse le cure mentre il medico propendesse per proseguirle, la decisione finale “è rimessa al giudice tutelare”.
  • Pianificazione delle cure  (art.4). Fissa l’opportunità di una “pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente”, pianificazione a cui il medico dovrà poi attenersi se il paziente perdesse la possibilità di esprimersi.
  • Modalità di registrazione delle Dat (art. 3, 5 e 6). Il testamento biologico si può redarre per iscritto, ma anche attraverso videoregistrazione. Le Dat “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata”. Le Dat già depositate presso il comune di residenza o davanti un notaio avranno valore in base alla legge.

    Fonte : Agi