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Troppo caldo per andare a lavoro? Puoi chiedere di andare via…

In questo torrido inizio di agosto fa talmente caldo che diventa un’impresa persino attraversare la strada, figurarsi lavorare. Ecco, però, che per una volta c’è una via di uscita: il caldo complica lo svolgere delle mansioni sul posto di lavoro: si può chiedere un permesso ed andare via.  A venire in soccorso è l’articolo 20187 del Codice Civile.

Ecco quanto spiega Pasquale Staropoli, esperto di Fondazione Studi Consulenti del lavoro, all’Adkronos:
A monte di qualsiasi discorso sull’argomento c’è l’articolo 20187 del Codice Civile secondo cui l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.Tale principio  viene attuato nel Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008) in cui si introduce il concetto di agenti fisici e di microclima, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Insomma, bisogna monitorare le temperature all’interno di un ufficio come si monitorano gli altri agenti fisici. Ma non si parla di una temperatura precisa si dice che ‘la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavorator”. E ‘quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. “Una norma scientifica – dice Staropoli – perché propone delle equazioni grazie alle quali, inserendo tantissimi parametri tra cui metri quadrati, numero di persone e pc in una stanza, umidità, ventilazione, ecc. si riesce a ottenere il valore di una temperatura adeguata o meno all’organismo umano”.

Quindi, dato che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione, questi è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova. Per quanto riguarda le temperature la nostra legislazione non dà numeri e per fare un calcolo più preciso rimanda alla norma UNI-EN-ISO 7730.  Ovviamente questo non implica che ci si può alzare la mattina è decidere di non andare a lavorare, ma si può chiedere e pretendere che il daotre di lavoro verifichi se la temperatura sia adeguata.